Art. 3.
(Inammissibilità di ulteriori
interventi armati).

      1. Le Forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
      2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal diritto penale comune.
      3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.